Cila edilizia

CILA EDILIZIA, quello che dovresti sapere

CILA edilizia: a cosa serve

CILA edilizia. Vediamo cosa andiamo ad intendere quando utilizziamo il termine CILA: questo acronimo sta per Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ed è in vigore dal 2010, approvata per semplificare l’avvio dei lavori edilizi tramite una comunicazione telematica da effettuare presso il Comune di competenza. 

Tramite un tecnico abilitato che predispone l’asseverazione che contiene gli interventi da realizzare e redige il progetto la CILA viene presentata al Comune.

Gli interventi relativi alla CILA edilizia riguardano la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo senza intervenire sulle strutture.  In questo possiamo dire che la CILA edilizia riguarda la ristrutturazione  di appartamenti con eventuali modifiche degli ambienti; il frazionamento (o suddivisione in 2 o più parti) di un ambiente e l’accorpamento; il rifacimento degli impianti elettrici o idrici o di riscaldamento, ecc. ecc. 

CILA edilizia: interventi interni ed esterni

E’ molto importante sapere che gli interventi da effettuare per essere autorizzati da una CILA edilizia non debbano modificare la voluminosità totale dell’immobile, non vadano a variare la destinazione d’uso e non vadano a toccare le parti strutturali della struttura, quali solai, scale, muri, ecc.

Gli interventi si dividono in due categorie: interni ed esterni.  Gli interventi interni sono quelli che non toccano le strutture e non modificano in modo rilevante la destinazione d’uso dell’immobile e quindi comprendono anche i frazionamenti/suddivisioni e gli accorpamenti oltre alla realizzazione e alla modifica degli impianti.  Gli interventi esterni, invece, sono appunto quelli realizzati all’esterno della struttura che non siano sottoposti a vincolo, che non guastino il decoro architettonico e che non vadano a modificare il volume dell’edificio stesso.  In tutto ciò sarà di competenza del tecnico abilitato la responsabilità riguardo la possibilità  della richiesta della CILA edilizia o se invece bisognerà ricorrere ad un’altra procedura amministrativa.

A differenza del passato quando si presentava la DIA (Denuncia di Inizio Attività) e bisognava attendere le tempistiche adeguate per la risposta (circa 30 giorni) con la CILA edilizia è possibile iniziare i lavori di ristrutturazione immediatamente, nello stesso giorno che il tecnico presenta la domanda al Comune. 

CILA edilizia: quando non serve

Gli interventi che ricadono nel campo dell’attività edilizia libera non necessitano di comunicazione asseverata. Di cosa parliamo quando intendiamo attività edilizia libera? Semplicemente di questi interventi: 

  •  installazione pannelli solari e fotovoltaici
  • manutenzione ordinaria
  • opere di  pavimentazione e finiture spazi esterni 
  • movimenti di terra attività agricole
  • serre mobili stagioni attività agricole (che non siano in muratura) 
  • alcune opere di attività  per ricerca nel sottosuolo 
  • interventi per eliminazione barriere architettoniche 
  • installazione pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale sotto ai 12 kw
  • opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti  e temporanee (ed eventualmente rimosse al cessare della necessità o entro  90 giorni previa comunicazione avvio lavori al Comune)  
Quando l’opera ricade nella manutenzione ordinaria non va presentata nessuna comunicazione poiché si tratta di attività edilizia libera. 
Ma quali sono le altre pratiche inerenti i permessi per costruire o ristrutturare?
Oltre alla CILA edilizia possiamo trovare la SCIA edilizia (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e il PdC (Permesso per Costruire). 
La SCIA avviene quando si parla di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo riguardanti la struttura dell’edificio. Il PdC si ha invece, quando necessitiamo di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica. 
Quindi riepilogando bene, ci sono 4 tipi di permessi: la CILA, la SCIA, il PdC e l’attività edilizia libera che non richiede alcuna cosa da presentare. 

CILA edilizia: come si deve presentare

Come detto in precedenza la CILA edilizia va presentata all’ufficio tecnico del Comune di competenza. E’ sempre buona norma farla rappresentare da un tecnico abilitato perché può intervenire nella visione del progetto con i membri dell’ufficio tecnico del Comune a cui si presenta la documentazione.  La documentazione va presentata per via telematica  presso lo sportello SUET che è l’acronimo di Sportello Unico Edilizia Telematica.  La documentazione richiesta dal Comune comprende la relazione tecnica asseverata, gli elaborati grafici con stralcio catastale e PRG, il DURC, il progetto degli impianti e il titolo di proprietà dell’immobile. 

CILA edilizia: inizio e conclusione dei lavori

Quando si avviano i lavori?  Quando viene consegnata e protocollata la pratica al Comune di competenza. Durante l’esecuzione dei lavori non bisogna effettuare alcuna comunicazione al Comune se non quella relativa ad eventuali cambiamenti sul tecnico, sull’impresa  o altre persone elencate nella CILA iniziale.  Alla conclusione dei lavori va consegnata la modulistica “fine lavori” accompagnata da documenti quali il collaudo, la variazione catastale DOCFA, l’attestato di qualificazione energetica e il formulario smaltimento rifiuti. 

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